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Sospensione dominiFonte della documentazione per le procedure di sospensione dei domini: Registration Authority italiana, www.nic.it Link correlati:
per ordine dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale,
oppure Sospensione per ordine dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale Il Registro sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale. La richiesta di sospensione deve essere notificata al Registro da chi ha interesse nelle forme di legge oppure comunicatale dal collegio arbitrale. Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell'uso. Il nome a dominio viene ripristinato anche a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento, che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto. Il nome a dominio sospeso viene revocato dal Registro solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Sospensione su richiesta dell'assegnatario Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. In questa ipotesi, il Registro è tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda. Sospensione ai sensi dell'articolo.12.3 del Regolamento Il Registro, contestualmente all'assegnazione di un nome a dominio, qualora ravvisi la necessità e l'urgenza di una verifica di quanto dichiarato dall'assegnatario nella lettera di AR, può richiedere la verifica dei documenti ai sensi dell'art 13.2 e sospendere il nome a dominio nell'attesa del ricevimento dei documenti. Il Registro, una volta espletate le verifiche previste all'art 13.2,
è tenuta a ripristinare il nome a dominio all'assegnatario, oppure,
qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art 13.3, a revocarlo.
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