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Sospensione domini

Fonte della documentazione per le procedure di sospensione dei domini: Registration Authority italiana, www.nic.it

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Il Registro del ccTLD ".it" può sospendere (cfr. articolo.4 procedure tecniche di registrazione) l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:

per ordine dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale, oppure
su richiesta dell'assegnatario, oppure
ai sensi dell'articolo.12.3 del Regolamento.

Sospensione per ordine dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale

Il Registro sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale. La richiesta di sospensione deve essere notificata al Registro da chi ha interesse nelle forme di legge oppure comunicatale dal collegio arbitrale.

Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell'uso. Il nome a dominio viene ripristinato anche a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento, che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto.

Il nome a dominio sospeso viene revocato dal Registro solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso.

Sospensione su richiesta dell'assegnatario

Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso.

In questa ipotesi, il Registro è tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda.

Sospensione ai sensi dell'articolo.12.3 del Regolamento

Il Registro, contestualmente all'assegnazione di un nome a dominio, qualora ravvisi la necessità e l'urgenza di una verifica di quanto dichiarato dall'assegnatario nella lettera di AR, può richiedere la verifica dei documenti ai sensi dell'art 13.2 e sospendere il nome a dominio nell'attesa del ricevimento dei documenti.

Il Registro, una volta espletate le verifiche previste all'art 13.2, è tenuta a ripristinare il nome a dominio all'assegnatario, oppure, qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art 13.3, a revocarlo.

 

 

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